AdE: distributori e Comuni

A fronte di una richiesta di delucidazione l’Agenzia delle Entrate ho così risposto:

l’art. 7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo scorso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link ha stabilito che “I Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici, in deroga a quanto indicato al precedente punto 4, possono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 secondo le modalità e i termini definiti nella Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle entrate.”

 

Conseguentemente, i Comuni che gestiscono casette d’acqua non sono tenuti a rilevare e trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le disposizioni definite per tutti gli altri soggetti IVA (Gestori) ma lo faranno secondo regole definite con l’Agenzia delle entrate nell’ambito delle convenzioni di cooperazione informatica sottoscritte tra i due enti. Al riguardo, stiamo definendo tali regole tecniche che verranno in futuro comunicate ai Comuni: da quel momento, tali enti assolveranno all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.Lgs. n. 127/15.

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